ROMA – Responsabilità professionale del personale sanitario. È stato approvato dalla Camera dei Deputati il 28 febbraio in via definitiva il disegno di legge riguardante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il provvedimento è ora legge e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per segnalare le principali misure introdotte dalla nuova legge ci avvaliamo della nota riassuntiva pubblicata dal sito della Camera che analizza ognuno dei suoi 18 articoli.
La sicurezza delle cure viene dichiarata come parte costitutiva del diritto alla salute e delle attività per la prevenzione e la gestione dei rischi, da qui la costituzione presso il difensore civico in ogni Regione e Provincia autonoma del Garante del diritto alla salute e del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Ancora, prevista l’istituzione prossima dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche nella sanità.
Quindi la trasparenza dei dati e l’obbligo di fornire la documentaizone al paziente entro sette giorni dalla richiesta; le prassi sanitarie che devono seguire le linee guida che entreranno a far parte anche del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), le responsabilità personali.
L’articolo 6 riporta il nuovo articolo 590-sexies sulla colpa per morte o lesioni. “Viene previsto che se i fatti di cui agli art. 589 c.p. (omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo se l’evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purchè risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Il comma 2 dell’articolo in esame, infine, abroga, con finalità di coordinamento, il comma 1 dell’articolo 3 della legge 189/2012 (di conversione del decreto-legge n.158/2012) che attualmente disciplina la materia”.
La responsabilità civile delle struttura e la liquidazione in caso di risarcimento del danno; il tentativo di conciliazione del contenzioso. “Più in particolare, viene disposta l’applicazione dell’istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. (ricorso che è, di regola, facoltativo) ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Sono previsti meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda ove non sia stata esperito il tentativo di conciliazione. La domanda diviene, pertanto, procedibile, solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. La mancata partecipazione delle parti (comprese le assicurazioni) al procedimento di consulenza tecnica preventiva obbliga il giudice a condannarle, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”.
Previste quindi disposizioni per la rivalsa della struttura sull’esercente la professione sanitaria, gli obblighi assicurativi nell’ambito delle tutele per il ristoro del danno sanitario in coerenza con la disciplina sulla responsabilità civile; la possibilità di azione diretta verso l’impresa assicuratrice della struttura sanitaria.