Linee guida impianti risalita comprensori sciistici

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Pubblicate dalla Conferenza delle regioni le Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali. A comunicarlo le stesse Regioni l’8 febbraio 2021.

Il documento riporta indicazioni in attuazione dall’articolo 1, comma 10, lettera oo) del Dpmc 14 gennaio 2021, deriva dalla bozza approvata dalle stesse Regioni alla fine di novembre 2020 e tiene conto conto dei rilievi del Comitato Tecnico Scientifico del 4 febbraio 2021.

A essere interessato è lo sci amatoriale, l’utilizzo in sicurezza sciovie (skilift), funivie, seggiovie, cabinovie, tapis-roulant e nastri trasportatori, per l’apertura degli impianti nel momento in cui la normativa e lo scenario epidemiologico lo consentiranno.

Le linee guida tengono conto degli aspetti strutturali organizzativi degli impianti e delle necessità derivanti dalla sorveglianza sanitaria di utenti e lavoratori. Come misura preliminare indicano in ogni caso la riduzione delle presenze giornaliere e stagionali con meccanismi da definire tra rappresentanti di categorie e Asl. Con prenotazioni dedicate e coordinamento in caso di comprensori che attraversino Regioni e Province autonome differenti.

Il personale dovrà essere formato sul rischio Covid e sulla prevenzione e dovrà essere nominato il referente Covid. Areazione e sanificazione di spazi comuni e aree del personale , formazione dello staff di pulizia, un piano speciale di sanificazione per le situazioni in cui si presentassero persone con sintomi simil-influenzali riconducibili a COVID-19.

Percorsi per distanziamento sociale tra clienti di almeno 1 m, misure per evitare contatti in controllo ski-pass sprovvisti di contact-less, passeggeri dei trasporti con mascherina chirurgica.

Portata massima:

  • Nel caso delle seggiovie, portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengon utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;
  • Per le cabinovie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità;
  • Per le funivie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità”.

Organizzazione spazi e layout per interazione personale e utenti e personale con personale. Obbligo per il dipendente di comunicare tempestivamente la comparsa dei sintomi.

“I lavoratori devono in particolare:

  • Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
  • Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e de dispositivi, così come qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
  • Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente”.

Tesserino con foto per dipendenti in appalto o subappalto e per gli autonomi. Apposite procedure per i fornitori e per i manutentori. Un paragrafo è dedicato alla gestione e alla possibilità di rifugi e ristori in quota.

La gestione dei lavoratori fragili.

Info: Regioni, Linee guida impianti di risalita febbraio 2021

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